Art. 78 ONC dal 2024

Art. 78 Permessi
1 I veicoli che a causa del loro carico non soddisfano alle prescrizioni concernenti le dimensioni e i pesi, come pure i veicoli eccezionali (art. 25 OETV (1) ), possono circolare sulle strade pubbliche solo in virtù di un permesso scritto. (2) Possono essere rilasciati permessi unici per uno o più viaggi determinati e permessi duraturi per un numero indeterminato di viaggi. (3) I permessi per sovrappeso possono essere rilasciati unicamente per veicoli o combinazioni di veicoli che, conformemente alla licenza di circolazione, sono ammessi per il peso massimo legale. (4)
2 Per i viaggi in cui sono superati la larghezza, l’altezza o il peso massimi sono ammessi soltanto permessi unici. I permessi duraturi possono tuttavia essere rilasciati nei seguenti casi: (5)
3 ... (11)
4 Il permesso può essere revocato in qualsiasi tempo, segnatamente se sono stati commessi abusi, se il veicolo ha cagionato difficolt nella circolazione o se i viaggi autorizzati non sono più necessari.
(1) RS 741.41(2) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 4 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 1995 4425).
(3) Per. introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
(4) Nuovo testo del per. giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3212).
(5) (6)
(6) (7)
(7) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
(8) Introdotta dal n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
(9) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2883).
(10) Introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 2000 (RU 2000 2883). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
(11) Abrogato dal n. I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 28).
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