Art. 78 CPM dal 2025
Art. 78 Falsità in documenti di servizio (1)
1.Chiunque forma un atto falso che abbia importanza per il servizio o altera un tale documento, oppure abusa dell’altrui firma autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un tale documento suppositizio oppure attesta o fa attestare, in un tale documento, contrariamente alla verità, un fatto d’importanza giuridica;
chiunque fa uso, a scopo d’inganno, di un atto di questa natura formato od alterato da un terzo,
chiunque, indebitamente, sopprime o fa sparire un documento che ha importanza per il servizio,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2.Nei casi poco gravi si applica una pena disciplinare.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 1941, in vigore dal 1° gen. 1942 ([RU 57 1337]; FF 1940 513).
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