OR Art. 777c -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 777c OR dal 2025

Art. 777c Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 777c Conferimenti

1 All’atto della costituzione, per ogni quota sociale deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione.

2 Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia:

  • 1. (1) all’indicazione nello statuto dei conferimenti in natura, delle compensazioni e dei vantaggi speciali;
  • 2. (2)
  • 3. alla prestazione e alla verifica dei conferimenti.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
    (2) Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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