OR Art. 777a -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 777a OR dal 2024

Art. 777a Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 777a Sottoscrizione delle quote sociali

1 Per essere valida, la sottoscrizione deve contenere l’indicazione del numero, del valore nominale, del prezzo di emissione e delle eventuali categorie delle quote sociali.

2 L’atto di sottoscrizione deve rinviare alle disposizioni statutarie concernenti:

  • 1. l’obbligo di effettuare versamenti suppletivi;
  • 2. l’obbligo di fornire prestazioni accessorie;
  • 3. il divieto di concorrenza imposto ai soci;
  • 4. i diritti preferenziali, di prelazione e di compera dei soci o della societ ;
  • 5. le pene convenzionali.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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