Art. 777 CCS dal 2022

Art. 777 II. Diritto dell’usuario
1 Il diritto di abitazione è generalmente commisurato ai bisogni personali dell’usuario.
2 Gli è però lecito, ove il diritto non sia espressamente limitato alla sua persona, di tener presso di sè i membri della propria famiglia e le persone con lui conviventi.
3 Quando il diritto d’abitazione sia limitato ad una parte di un edificio, l’usuario partecipa al godimento degli adattamenti fatti per l’uso comune.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.