OR Art. 777 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 777 OR dal 2025

Art. 777 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 77 Atto costitutivo 7

1 La società è costituita con un atto pubblico nel quale i promotori dichiarano di costituire una società a garanzia limitata, ne stabiliscono lo statuto e ne designano gli organi.

2 In questo atto costitutivo i promotori sottoscrivono le quote sociali e accertano che:

  • 1. tutte le quote sociali sono state validamente sottoscritte;
  • 2. i conferimenti corrispondono al prezzo totale di emissione;
  • 3. (1) al momento della firma dell’atto costitutivo, i conferimenti sono stati effettuati conformemente a quanto richiesto dalla legge e dallo statuto;
  • 4. accettano l’obbligo statutario di effettuare versamenti suppletivi o di fornire prestazioni accessorie;
  • 5. (2) non vi sono altri conferimenti in natura, compensazioni di crediti o vantaggi speciali oltre a quelli menzionati nei documenti giustificativi.
  • (1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
    (2) Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio) (RU 2020 957; FF 2015 2849). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 777 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    GRKSK-09-33KonkurseröffnungKonkurs; SchKG; Verfahren; Bezirksgericht; Plessur; Bezirksgerichtspräsidium; Über; Gesellschaft; Recht; Überschuldung; Richter; Konkurseröffnung; Verbindung; Geschäftsführung; Schuldner; Voraussetzung; Konkursentscheid; Voraussetzungen; Bilanz; Schuldbetreibung; Organ; Kantonsgericht; Brunner; Geschäftsführer; Gesellschafter