CCS Art. 775 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 775 CCS dal 2022

Art. 775 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 775 c. Cessione del credito all’usufruttuario

1 Entro tre mesi dall’apertura dell’usufrutto, l’usufruttuario ha diritto di domandare la cessione delle cartevalori e dei crediti usufruiti.

2 Avvenendo la loro cessione, egli diventa debitore verso il primo proprietario per il valore di questi titoli al momento della stessa e deve fornire cauzione per questo importo salvo che il proprietario non rinunci a chiederla.

3 Il trapasso della propriet si verifica con la prestazione della garanzia se alla stessa non si è rinunciato.


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