CCS Art. 773 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 773 CCS dal 2024

Art. 773 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 773 3. Crediti a. Misura del godimento

1 L’usufruttuario può incassare il reddito dei crediti usufruiti.

2 Le disdette al debitore e gli atti di disposizione circa le cartevalori devono seguire da parte dell’usufruttuario e del creditore; le disdette del debitore devono essere date ad entrambi.

3 Il creditore e l’usufruttuario hanno diritto di esigere l’uno dall’altro il consenso necessario alle misure suggerite da una diligente amministrazione, per il caso in cui un credito sia esposto a pericolo.


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