Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 77

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 77 OETV dal 2025

Art. 77 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 77 Luci di retromarcia e catarifrangenti

1 Le luci di retromarcia non devono abbagliare; esse devono illuminare soltanto lo spazio vicino alla parte posteriore del veicolo. Se il fascio luminoso è diretto, il suo centro deve toccare il suolo a una distanza di 15 m al massimo. Luci di retromarcia supplementari conformemente all’articolo 110 capoverso 2 lettera f e all’articolo 193 capoverso 1 lettera q possono anche illuminare lo spazio vicino accanto al veicolo. Le luci di retromarcia devono spegnersi quando il veicolo avanza e quando è staccata l’accensione oppure, sui veicoli senza accensione elettrica, quando è staccato il contatto principale o sono spenti i fari di profondità e i fari a luce anabbagliante. (1)

2 I catarifrangenti devono soddisfare il regolamento UNECE n. 150 o il regolamento UNECE n. 3. (2)

3 Devono essere applicati in modo che il massimo effetto riflettente si abbia orizzontalmente e nell’asse longitudinale del veicolo e, se si tratta di catarifrangenti laterali, perpendicolarmente a questo asse; essi devono essere visibili da una distanza di almeno 150 m se sono illuminati dai fari di profondità di un veicolo a motore.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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