Art. 77 LCStr dal 2024

Art. 77 Veicoli non assicurati
1 Se i Cantoni rilasciano licenze di circolazione e targhe di controllo per veicoli a motore senza che sia stata stipulata l’assicurazione prescritta, essi sono civilmente responsabili, nei limiti dei minimi d’assicurazione previsti nella presente legge, dei danni per i quali sono tenuti i detentori di veicoli a motore. (1) I Cantoni sono civilmente responsabili, nella stessa misura, se omettono di revocare la licenza di circolazione e di ritirare le targhe di controllo entro 60 giorni dalla notificazione fatta dall’assicuratore conformemente all’articolo 68 oppure dopo che il detentore abbia informato di aver ritirato definitivamente il veicolo dalla circolazione. (2)
2 Il Cantone o il suo assicuratore ha diritto di regresso verso il detentore che non poteva, in buona fede, ritenere di essere coperto dall’assicurazione prescritta.
3 Le presenti disposizioni sono applicabili per analogia al rilascio di licenze di circolazione e di targhe di controllo da parte della Confederazione. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645).(2) Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 6 ott. 1989, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 71; FF 1986 III 185).
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 1° ott. 2010, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4925; FF 2010 3633 3645).
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