Art. 77 LAgr dal 2023

Art. 77 Contributi di transizione
1 Per garantire uno sviluppo socialmente sostenibile sono versati contributi di transizione.
2 I contributi di transizione sono calcolati sulla base dei crediti stanziati, dedotte le uscite per i contributi di cui agli articoli 71–76, 77a e 77b, nonché per le indennit di cui all’articolo 62a della legge federale del 24 gennaio 1991 (1) sulla protezione delle acque.
3 I contributi di transizione sono versati in relazione all’azienda. Il contributo per la singola azienda è stabilito in base alla differenza tra i pagamenti diretti generali prima del cambiamento di sistema e i contributi di cui agli articoli 71 capoverso 1 lettere a–c e 72 dopo il cambiamento di sistema. La differenza è stabilita sulla base della struttura che un’azienda presentava prima del cambiamento di sistema.
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Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.