Art. 76d LIVA dal 2025
Art. 76d (1) Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana disposizioni d’esecuzione concernenti:
a. il sistema d’informazione;b. le categorie dei dati personali trattati;c. l’elenco dei dati degni di particolare protezione concernenti sanzioni e procedimenti amministrativi e penali;d. il diritto d’accesso e di trattamento;e. la durata di conservazione dei dati; ef. l’archiviazione e la distruzione dei dati. (1) Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 ([RU 2017 3575]; [FF 2015 2161]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.