LIVA Art. 76b - Comunicazione dei dati

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 76b LIVA dal 2024

Art. 76b Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 76b (1) Comunicazione dei dati

1 In virtù dell’articolo 10 della legge del 28 giugno 1967 (2) sul Controllo delle finanze, per l’adempimento dei suoi compiti legali il Controllo federale delle finanze ha accesso al sistema d’informazione dell’AFC.

2 L’AFC può comunicare o rendere accessibili mediante procedura di richiamo i dati personali tratti da una profilazione o da una profilazione a rischio elevato secondo l’articolo 76 capoverso 3 come pure i dati di cui all’articolo 76a capoverso 3 al personale dell’UDSC incaricato della determinazione e riscossione dell’imposta sul valore aggiunto e dell’esecuzione di procedimenti amministrativi e penali, sempre che questo sia necessario all’esecuzione dei compiti di tale personale. (3)

(1) Introdotto dal n. I della L del 30 set. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 3575; FF 2015 2161).
(2) RS 614.0
(3) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 49 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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