Art. 76a LStrl dal 2025
Art. 76a (1) Carcerazione nell’ambito della procedura Dublino
1 L’autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d’asilo, se nella fattispecie:
a. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento;b. la carcerazione è proporzionata; ec. non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive (art. 28 par. 2 del regolamento [UE] n. 604/2013 (2) ).2 I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento:
a. nella procedura d’asilo o d’allontanamento lo straniero non ottempera a ordini impartitigli dall’autorità, segnatamente rifiuta di dichiarare la propria identità in violazione dell’obbligo di collaborare secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera a LAsi (3) o non dà seguito a una citazione ripetutamente e senza sufficiente motivo;b. il suo comportamento precedente in Svizzera o all’estero indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;c. presenta più domande d’asilo sotto diverse identità;d. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l’articolo 74;e. nonostante il divieto d’entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;f. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo scopo evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento;g. espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;h. è stato condannato per un crimine;i. nega all’autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d’asilo in tale Stato;j. (4) secondo informazioni di fedpol o del SIC, costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera.3 Dall’ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:
a. sette settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d’asilo; ciò comprende la presentazione all’altro Stato Dublino della richiesta di presa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l’accettazione implicita della richiesta, nonché l’allestimento della decisione e la sua notifica;b. cinque settimane durante la procedura prevista dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1560/2003 (5) ;c. sei settimane tra la notifica della decisione d’allontanamento o d’espulsione, o la fine dell’effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l’impugnazione di una decisione di prima istanza d’allontanamento o d’espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l’esecuzione della decisione.4 Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell’esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia possibile ordinare la carcerazione conformemente al capoverso 3 lettera c e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane. Con il consenso dell’autorità giudiziaria, può essere prorogata fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento. La durata massima di questa carcerazione è di tre mesi.
5 I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.
(1) Introdotto dall’all. cifra I n. 1 del DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 ([RU 2015 1841]; [FF 2014 2411]).
(2) Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv. 1.
(3) [RS 142.31]
(4) Introdotta dalla cifra I n. 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 ([RU 2021 565]; [2022 300]; [FF 2019 3935]).
(5) Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3.
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