OR Art. 763 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 763 OR dal 2024
Art. 763 Istituti di diritto pubblico non soggetti alla presente legge
1 Le disposizioni sulla societ anonima non si applicano alle societ ed agli istituti, come banche, casse d’assicurazione ed imprese di elettricit , creati da speciali leggi cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorit , neppure se il capitale sia stato in tutto o in parte diviso in azioni e conferito anche da persone private, purché il Cantone assuma la responsabilit sussidiaria per i debiti della societ .
2 Le disposizioni sulla societ anonima non si applicano alle societ ed agli istituti creati anteriormente al 1° gennaio 1883 da speciali leggi cantonali e amministrati con la cooperazione di pubbliche autorit , sebbene il Cantone non assuma la responsabilit sussidiaria per i debiti della societ .
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.