Art. 76 LD dal 2023

Art. 76 Capitolo 2: Garanzia dei crediti doganali
1 Se un credito doganale sorge solo condizionatamente oppure se l’UDSC accorda agevolazioni di pagamento, il debitore doganale deve garantire il credito doganale mediante deposito in contanti, deposito di titoli sicuri e negoziabili o mediante fideiussione doganale.
2 Se non è prestata una garanzia oppure se il pagamento appare compromesso, l’UDSC può ordinare, anche se il credito doganale non è ancora esigibile, che sia prestata una garanzia o far valere il diritto di pegno doganale.
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4 Il Consiglio federale stabilisce i casi in cui non è richiesta una garanzia o ne è richiesta soltanto una parziale.
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