ONC Art. 76 - Servizio di linea (2)

Einleitung zur Rechtsnorm ONC:



Art. 76 ONC dal 2025

Art. 76 Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) drucken

Art. 76 Casi speciali (1) Servizio di linea (2) (art. 9 cpv. 3 LCStr) (3)

1 Se le condizioni locali lo permettono, i Cantoni possono autorizzare sul loro territorio, per i veicoli di imprese di trasporto in concessione adibiti al trasporto di persone impiegati esclusivamente per corse regionali soggette a orario, deroghe per quanto concerne il peso totale, il peso per asse e le condizioni del movimento circolare e, giusta i capoversi 2–4, anche l’impiego di rimorchi, nonché le dimensioni dei veicoli. Se la circolazione avviene su strade nazionali, le deroghe possono essere autorizzate soltanto previo assenso dell’USTRA. (4)

2 I Cantoni possono permettere che gli autobus trainino:

  • a. (5) un rimorchio normale adibito al trasporto di persone e, in più, un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t; oppure
  • b. un rimorchio adibito al trasporto di cose.
  • 3 I Cantoni possono permettere che gli autobus snodati e autoarticolati adibiti al trasporto di persone trainino un rimorchio per il bagaglio di un peso totale massimo di 3,5 t.

    4 I Cantoni possono ammettere una larghezza di 2,55 m anche sulle strade segnalate per una larghezza massima inferiore nonché le seguenti lunghezze massime:

  • a. 25 m per gli autobus snodati
  • b. (6) 18 m 75 per gli autoarticolati con rimorchio per il bagaglio;
  • c. 25 m per gli autobus con rimorchio adibito al trasporto di persone;
  • d. 28 m per gli autobus, se sono simultaneamente trainati un rimorchio adibito al trasporto di persone e un rimorchio per il bagaglio e per gli autobus snodati con rimorchio per il bagaglio.
  • 5 ... (7)

    (1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404).
    (2) RU 1998 268
    (3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
    (4) Nuovo testo giusta l’all. 4 cifra II n. 5 dell’O del 7 nov. 2007 sulle strade nazionali, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5957).
    (5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3519).
    (6) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465).
    (7) Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2002, con effetto dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3565).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.