Art. 76 CPP dal 2024

Art. 76 Sezione 4: Verbali Disposizioni generali
1 Le deposizioni delle parti, le decisioni orali delle autorit e tutti gli altri atti procedurali non eseguiti per scritto sono messi a verbale.
2 L’estensore del verbale, chi dirige il procedimento e, se del caso, il traduttore o interprete attestano l’esattezza del verbale.
3 Chi dirige il procedimento è responsabile della verbalizzazione completa ed esatta degli atti procedurali.
4 Chi dirige il procedimento può disporre che la verbalizzazione degli atti procedurali avvenga non soltanto per scritto, bensì anche, in tutto o in parte, mediante supporti sonori o visivi. Ne informa previamente i presenti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.