Art. 76 LDIP dal 2025

Art. 76 Foro di
origine
Ove l’adottante o i coniugi adottanti non siano domiciliati in Svizzera e uno di loro sia cittadino svizzero, per l’adozione sono competenti i tribunali o le autorità del luogo di origine se è impossibile attuare l’adozione nel loro domicilio o non lo si possa ragionevolmente pretendere.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.