LPP Art. 76 - Delitti

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 76 LPP dal 2025

Art. 76 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 76 (1) Delitti

1 Se non ha commesso un reato per il quale il Codice penale (2) commina una pena più grave, è punito con una pena pecuniaria chiunque:

  • a. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, ottiene per sé o per altri dall’istituto di previdenza o dal fondo di garanzia una prestazione che non gli spetta;
  • b. mediante indicazioni inveritiere o incomplete, oppure in altro modo, si sottrae all’obbligo di pagare i contributi a un istituto di previdenza o al fondo di garanzia;
  • c. nella sua qualità di datore di lavoro, deduce i contributi dal salario di un lavoratore e li destina a uno scopo diverso da quello per cui sono previsti;
  • d. viola l’obbligo del segreto oppure, nell’applicazione della presente legge, abusa della sua posizione di organo o funzionario a danno di terzi o a suo vantaggio;
  • e. nella sua qualità di titolare o membro di un ufficio di revisione oppure di perito riconosciuto in materia di previdenza professionale, viola in modo grave gli obblighi secondo gli articoli 52c e 52e;
  • f. tratta per conto proprio affari non autorizzati, viola l’obbligo di dichiarazione fornendo indicazioni inveritiere o incomplete o agisce in maniera altrimenti gravemente lesiva degli interessi dell’istituto di previdenza;
  • g. non dichiara o trattiene per sé vantaggi patrimoniali o retrocessioni in relazione con l’amministrazione del patrimonio, a meno che questi siano espressamente quantificati come indennità nel contratto di amministrazione patrimoniale; o
  • h. in qualità di membro dell’organo superiore o di persona incaricata della gestione di uno degli istituti di previdenza assoggettati agli articoli 71a e 71b viola l’obbligo di trasparenza secondo detti articoli.
  • 2 Non è punibile secondo il capoverso 1 lettera h chi ritiene possibile il realizzarsi di uno degli atti di cui alla predetta disposizione e se ne accolli il rischio.

    (1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254; FF 2018 2345).
    (2) RS 311.0

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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