LPGA Art. 75c - Finanziamento dell’infrastruttura

Einleitung zur Rechtsnorm LPGA:



Art. 75c LPGA dal 2024

Art. 75c Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) drucken

Art. 75c Finanziamento dell’infrastruttura

1 Gli organi federali di cui all’articolo 75b riscuotono dalle istituzioni competenti di cui all’articolo 75a emolumenti per la connessione all’infrastruttura per lo scambio elettronico di dati con l’estero e per l’utilizzo della stessa.

2 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti conformemente all’articolo 46a della legge del 21 marzo 1997 (1) sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Consulta preventivamente gli organi interessati. Per il calcolo degli emolumenti tiene conto della misura in cui l’infrastruttura viene utilizzata.

(1) RS 172.010

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