Art. 75a LDP dal 2022

Art. 75a (1) Votazione popolare
1 Il Consiglio federale sottopone l’iniziativa alla votazione popolare entro dieci mesi dal voto finale dell’Assemblea federale, ma al massimo dieci mesi dopo la scadenza dei termini legali previsti per la trattazione da parte del Parlamento.
2 In caso di ritiro condizionato a favore di un controprogetto indiretto, il Consiglio federale sottopone l’iniziativa popolare al voto del Popolo e dei Cantoni entro dieci mesi dall’omologazione secondo l’articolo 15 capoverso 1 del risultato della votazione popolare in cui il controprogetto indiretto è stato respinto.
3 In caso di accettazione di un’iniziativa popolare presentata in forma di proposta generale, la modifica costituzionale elaborata è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni entro dieci mesi dal voto finale dell’Assemblea federale.
4 Alla trattazione di un’iniziativa popolare da parte del Consiglio federale e dell’Assemblea federale e ai relativi termini si applicano le disposizioni della legge del 13 dicembre 2002 (3) sul Parlamento.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2009 (Ritiro condizionato di un’iniziativa popolare), in vigore dal 1° feb. 2010 (RU 2010 271; FF 2009 3019 3037).(2) Introdotto dal n. I della LF del 26 set. 2014 (Elezione del Consiglio nazionale), in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 543; FF 2013 7909).
(3) RS 171.10
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.