Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) Art. 75

Zusammenfassung der Rechtsnorm OETV:



Art. 75 OETV dal 2025

Art. 75 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 75 Luci di posizione, luci di coda, luci di ingombro, luci di posteggio, luci di fermata e luce per illuminare la targa

1 Le luci di posizione, le luci di coda, le luci di ingombro e le luci di posteggio devono non abbagliare ed essere visibili di notte e con tempo chiaro da almeno 300 m di distanza.

2 Le luci di posizione, le luci di coda, le luci di ingombro e la luce per illuminare la targa devono sempre accendersi insieme con i fari di profondità, i fari a luce anabbagliante o i fari fendinebbia. Le luci di posizione, le luci di coda e le luci di ingombro possono servire anche da luci di posteggio, se sono collocate a 0,40 m al massimo dal bordo del veicolo. (1)

3 Le luci di fermata devono, senza abbagliare, essere visibili da una distanza di 100 m almeno di giorno e di 300 m almeno di notte. Esse devono accendersi quando è azionato il freno di servizio. Devono illuminarsi anche quando sono in azione il rallentatore (2) o dispositivi analoghi. Se sono combinate con le luci di coda, devono distinguersi chiaramente da queste per la luminosità.

4 La luce supplementare di fermata deve essere fissata di dietro internamente o esternamente nel mezzo del veicolo. Non è ammessa una combinazione con altre luci. Se per motivi tecnici non è possibile fissare la luce supplementare nel mezzo, ad esempio in caso di porte doppie posteriori, è possibile, a scelta, fissarla lateralmente a 150 mm dal centro oppure fissarne due possibilmente vicine.

5 La luce per illuminare la targa deve diffondersi il più regolarmente possibile su tutta la targa in modo che possa essere facilmente leggibile, di notte e con tempo chiaro, da almeno 20 m di distanza. Nessuna luce diretta deve essere visibile posteriormente. Non si applica la disposizione dell’articolo 73 capoverso 2 concernente la disposizione simmetrica rispetto all’asse longitudinale del veicolo. (3)

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(2) Nuova espr. testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo.
(3) Per. introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Art. 75 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (VTS) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
SOSTBER.2019.40mehrfaches Führen eines nicht betriebssicheren FahrzeugesBeschuldigte; Anhänger; Ladung; Berufung; Urteil; Beschuldigten; Fahrzeug; Beweis; Anhängers; Recht; Urteils; Verfahren; Berufungsverfahren; Spanngurt; Bremslichter; Busse; Staat; Polizei; Markier; Vorinstanz; Fahrzeuge; Solothurn; Bundesgericht; Verfahrens