Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) Art. 75

Zusammenfassung der Rechtsnorm REDD:



Art. 75 REDD dal 2022

Art. 75 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 75 Decisione sulla questione dell’equa soddisfazione

1. Qualora la Camera constati una violazione della Convenzione, essa statuisce con la stessa sentenza sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione se una domanda specifica è stata sottoposta conformemente all’articolo 60 del presente regolamento e se la questione sia matura per la decisione; in caso contrario, la riserva, integralmente o parzialmente, e fissa il successivo procedimento.2. Per decidere sull’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, la Camera si riunisce, per quanto possibile, nella medesima composizione dell’esame di merito del caso. Qualora si riveli impossibile riunire la Camera nella sua composizione iniziale, il presidente della Corte completa o costituisce la Camera mediante sorteggio.3. Se concede un’equa soddisfazione ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, la Camera può decidere che, qualora il pagamento non intervenga nel termine indicato, saranno dovuti gli interessi moratori sulle somme concesse.4. Nell’ipotesi in cui la Corte riceva comunicazione di un accordo intervenuto tra la parte lesa e la Parte contraente responsabile, accerta che sia equo e, se lo ritiene tale, cancella il caso dal ruolo conformemente all’articolo 43 paragrafo 3 del presente regolamento.


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