LIVA Art. 75 - Assistenza amministrativa

Einleitung zur Rechtsnorm LIVA:



Art. 75 LIVA dal 2024

Art. 75 Legge sull’IVA (LIVA) drucken

Art. 75 Assistenza amministrativa

1 Le autorit fiscali della Confederazione, dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni si prestano reciproca assistenza nello svolgimento dei loro compiti; esse devono, a titolo gratuito, farsi le notificazioni opportune, comunicarsi le informazioni necessarie e concedersi la consultazione degli atti ufficiali.

2 Le autorit amministrative della Confederazione, gli stabilimenti e le aziende federali autonomi, nonché tutte le altre autorit dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni non menzionate nel capoverso 1 hanno l’obbligo di fornire informazioni all’AFC se le informazioni richieste possono essere rilevanti per l’esecuzione della presente legge, per la riscossione dell’imposta secondo la presente legge e per la riscossione del canone per le imprese secondo la legge federale del 24 marzo 2006 (1) sulla radiotelevisione; tali informazioni devono essere fornite gratuitamente. Su richiesta, occorre fornire gratuitamente i documenti all’AFC. (2)

3 Un’informazione può essere negata soltanto se sussistono interessi pubblici importanti oppure se l’informazione intralcerebbe in misura notevole lo svolgimento dei compiti dell’autorit sollecitata. Il segreto postale e delle telecomunicazioni deve essere tutelato.

4 Le controversie sull’obbligo delle autorit amministrative federali di fornire informazioni sono giudicate dal Consiglio federale. Le controversie sull’obbligo delle autorit dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni di fornire informazioni sono giudicate dal Tribunale federale (art. 120 della L del 17 giu. 2005 (3) sul Tribunale federale), sempre che il Governo cantonale abbia respinto la domanda d’informazioni.

5 Le organizzazioni alle quali sono affidati compiti di diritto pubblico hanno, nei limiti di questi compiti, lo stesso obbligo di fornire informazioni che incombe alle autorit ; il capoverso 4 si applica per analogia.

(1) RS 784.40
(2) Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 2131; FF 2013 4237).
(3) RS 173.110

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
A-6205/2018AmtshilfeAmtshilfe; Informationen; Urteil; Unterlagen; Behörde; Staat; Ersuchen; BVGer; Recht; Vertrag; Beschwerdeführende; Sachverhalt; Vertragspartei; Amtshilfeersuchen; Beschwerdeführenden; Datum; Stuttgart; Schweiz; Hinweis; Verfahren; Amtsgericht; Verdacht; Fahrzeuge; Daten; Hinweise; Richter; Firma; Rechnungen
A-6276/2018AmtshilfeFrist; Kostenvorschuss; Bundesverwaltungsgericht; Gesuch; Beschwerdeführende; Urteil; Beschwerdeführenden; Schweiz; Verfahren; Zustellung; Kostenvorschusses; Amtshilfe; BVGer; Wiederherstellung; Sendung; Verfahrens; Richter; Schweizerischen; Betrag; Gesuchsteller; Höhe; Leistung; Hindernis; Fristwiederherstellung; Parteien; Liquidation; Schlussverfügung; Betrug