Art. 75 CPM dal 2025

Art. 75 Capitolazione (1)
È punito con la pena detentiva a vita o con una pena detentiva:il comandante di una fortezza o di un’altra piazza fortificata che la ceda senza avere esauriti gli estremi mezzi di difesa;il comandante di truppa, che nel combattimento abbandoni il suo posto o si arrenda con la sua truppa, senza avere prima fatto tutto quanto il suo dovere militare esigeva da lui.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1992, in vigore dal 1° set. 1992 (RU 1992 1679; FF 1991 II 1216, IV 173).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.