Art. 75 LTF dal 2024
Art. 75 Autorit inferiori
1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorit cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti. (1)
2 I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorit cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:a. (2) una legge federale prevede un’istanza cantonale unica;b. un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;c. (2) è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un’azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2010 513], [2011 2241]; [FF 2008 349]).
(2) (3)
(3) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 1739]; [FF 2006 6593]).
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