OETV Art. 74 - Fari di profondità e fari a luce anabbagliante, lampeggiatore

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 74 OETV dal 2025

Art. 74 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 74 Fari di profondità e fari a luce anabbagliante, lampeggiatore

1 I fari di profondità devono illuminare sufficientemente la carreggiata su una distanza di almeno 100 m. Una spia luminosa (1) ben visibile deve segnalare al conducente che questi fari sono accesi. Il passaggio dalla luce abbagliante alla luce anabbagliante e viceversa deve avvenire senza intervalli di oscurità.

2 I fari a luce anabbagliante devono produrre una macchia di luce chiaramente delimitata verso l’alto oppure una ben percepibile separazione tra le zone di luce e di ombra, la quale deve essere orizzontale a sinistra dell’asse del faro e, a destra, rialzata di 15° al massimo. I fari a luce anabbagliante possono illuminarsi contemporaneamente con i fari di profondità.

3 Quale dispositivo di segnalazione ottica (lampeggiatore) sono adoperati i fari di profondità o i fari a luce anabbagliante. I segnali luminosi devono spegnersi quando il conducente cessa di azionare il dispositivo. Quando il dispositivo è in azione, non è necessario che le altre luci si accendano.

4 Gli autoveicoli aventi fari a luce anabbagliante con elementi delle sorgenti luminose il cui flusso luminoso totale previsto supera 2000 Lumen devono essere muniti di un impianto autonomo di posizionamento delle luci conforme al regolamento UNECE n. 48. I motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore con simili fari devono inoltre essere muniti di un impianto di posizionamento delle luci conforme al regolamento UNECE n. 53. Sono eccettuati i veicoli conformi al al n. 6.2.6.1 del regolamento UNECE n. 48 oppure al n. 6.2.5.3 del regolamento UNECE n. 53 anche se non sono muniti del suddetto impianto di posizionamento. Gli autoveicoli con simili fari devono inoltre essere muniti di un impianto di pulizia dei fari conforme al regolamento UNECE n. 45. Ai veicoli che non rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti UNECE menzionati, tali disposizioni si applicano per analogia. (2)

5 I proiettori muniti di sorgenti luminose a scarica devono essere conformi al regolamento UNECE n. 149 o al regolamento UNECE n. 98. (3)

(1) Nuova espressione giusta la cifra I cpv. 8 dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
(2) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(3) Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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