Art. 74 LPP dal 2022

Art. 74 (1) Particolarit dei rimedi giuridici
1 Le decisioni dell’autorit di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
2 La procedura di ricorso contro le decisioni di cui all’articolo 62 capoverso 1 lettera e è gratuita per gli assicurati salvo che essi procedano in modo temerario o sconsiderato.
3 Un ricorso contro una decisione dell’autorit di vigilanza ha effetto sospensivo soltanto se il Tribunale amministrativo federale lo decide su richiesta di una parte (2) . (3)
4 La Commissione di alta vigilanza è legittimata a ricorrere al Tribunale federale contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di previdenza professionale. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I 14 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale (RU 2006 5599; FF 2006 7109).(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
(3) (4)
(4) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.