Art. 74 LTF dal 2024
Art. 74 Valore litigioso minimo
1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:a. 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;b. 30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2 Quando il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:a. se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;b. (1) se una legge federale prevede un’istanza cantonale unica;c. contro le decisioni delle autorit cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;d. contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;e. (2) contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
(1) Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 2 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 1739]; [FF 2006 6593]).
(2) Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2009 sul Tribunale federale dei brevetti, in vigore dal 1° gen. 2012 ([RU 2010 513], [2011 2241]; [FF 2008 349]).
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