Art. 74 OLL1 dal 2023

Art. 74 Attestato d’et
(art. 29 cpv. 4 LL)
1 Per tutti i giovani, il datore di lavoro deve tenere un attestato d’et a disposizione delle autorit d’esecuzione e di vigilanza.
2 L’attestato d’et è rilasciato gratuitamente dall’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita o di origine o, per gli stranieri nati fuori della Svizzera, dalla competente autorit di polizia.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.