OLL1 Art. 74 - Attestato d’et?

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 74 OLL1 dal 2023

Art. 74 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 74 Attestato d’et

(art. 29 cpv. 4 LL)

1 Per tutti i giovani, il datore di lavoro deve tenere un attestato d’et a disposizione delle autorit d’esecuzione e di vigilanza.

2 L’attestato d’et è rilasciato gratuitamente dall’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita o di origine o, per gli stranieri nati fuori della Svizzera, dalla competente autorit di polizia.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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