OLL1 Art. 73b - Registrazione semplificata della durata del lavoro

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 73b OLL1 dal 2023

Art. 73b Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 73b (1) Registrazione semplificata della durata del lavoro

(art. 46 LL)

1 La rappresentanza dei lavoratori di un settore o di un’azienda o, in sua assenza, la maggioranza dei lavoratori di un’azienda può convenire con il datore di lavoro che, per i lavoratori liberi di stabilire in misura significativa i propri orari di lavoro, debba essere registrata unicamente la durata giornaliera del lavoro effettivamente svolto. In caso di lavoro notturno e domenicale vanno inoltre documentati l’inizio e la fine degli impieghi.

2 La convenzione deve prevedere quanto segue:

  • a. le categorie di lavoratori a cui si applica la registrazione semplificata della durata del lavoro;
  • b. disposizioni speciali concernenti l’osservanza delle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo;
  • c. una procedura paritetica per verificare l’osservanza della convenzione.
  • 3 Nelle aziende che occupano meno di 50 lavoratori la registrazione semplificata della durata del lavoro secondo il capoverso 1 può anche essere convenuta individualmente in forma scritta tra il datore di lavoro e il lavoratore. Nella convenzione vanno menzionate le disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo vigenti. Deve inoltre essere svolto e documentato annualmente un colloquio di fine anno concernente l’onere lavorativo.

    4 Nonostante l’esistenza di una simile convenzione, i lavoratori interessati sono liberi di registrare i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e. Il datore di lavoro mette a disposizione uno strumento adeguato a tale scopo.

    (1) Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4809).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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