Art. 73a OLL1 dal 2023
Art. 73a (1) Rinuncia alla registrazione della durata del lavoro
(art. 46 LL)
1 Le parti sociali possono prevedere, in un contratto collettivo di lavoro, che gli elenchi e gli atti non contengano i dati di cui all’articolo 73 capoverso 1 lettere c–e nonché h se i lavoratori interessati:a. dispongono di un’ampia autonomia nel loro lavoro e sono prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro; b. percepiscono un reddito annuo lordo, bonus compresi, superiore a 120 000 franchi, ridotto proporzionalmente in caso di impiego a tempo parziale; ec. hanno convenuto individualmente in forma scritta che rinunciano alla registrazione della durata del lavoro.
2 L’importo di cui al capoverso 1 lettera b è adeguato all’evoluzione dell’importo massimo del guadagno assicurato secondo la LAINF.
3 La convenzione di cui al capoverso 1 lettera c può essere revocata ogni anno dal lavoratore o dal datore di lavoro.
4 Il contratto collettivo di lavoro deve essere sottoscritto dalla maggioranza delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori, in particolare del settore o dell’azienda, e prevedere quanto segue:a. misure specifiche per garantire la protezione della salute e l’osservanza della durata del riposo stabilita per legge;b. l’obbligo del datore di lavoro di designare un servizio interno preposto alle questioni concernenti la durata del lavoro.
5 Il datore di lavoro tiene a disposizione delle autorit d’esecuzione e di vigilanza il contratto collettivo di lavoro, le convenzioni di rinuncia individuali e un elenco dei lavoratori che hanno rinunciato alla registrazione della durata del lavoro e nel quale è riportato anche il loro reddito annuo lordo.
(1) Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 ([RU 2015 4809]).
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