Art. 737 CCS dal 2024

Art. 737 I. Estensione
1 L’avente diritto ad una servitù può fare tutto ciò che è necessario per la sua conservazione e per il suo esercizio.
2 È però tenuto ad usare del suo diritto con ogni possibile riguardo.
3 Il proprietario del fondo serviente non può intraprendere nulla che possa impedire o rendere più difficile l’esercizio della servitù.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.