OR Art. 735d -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 735d OR dal 2025

Art. 735d Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 735d Nel gruppo

Sono vietate le retribuzioni a membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo, o a persone loro vicine, per attività presso imprese controllate dalla società, se tali retribuzioni:

  • 1. sarebbero vietate se fossero corrisposte direttamente dalla società;
  • 2. non sono previste nello statuto; o
  • 3. non sono state approvate dall’assemblea generale della società.

  • Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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