OR Art. 735c -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 735c OR dal 2025
Art. 735c Retribuzioni vietate I. Nella società
Le seguenti retribuzioni di membri attuali ed ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo o di persone loro vicine sono vietate:1. le indennità di partenza pattuite per contratto o previste dallo statuto; non sono considerate indennità di partenza le retribuzioni dovute fino alla fine del contratto;2. le indennità per un divieto di concorrenza che superano la media delle retribuzioni dei tre ultimi esercizi o quelle per un divieto di concorrenza che non è giustificato dall’uso commerciale; 3. le retribuzioni non usuali sul mercato per un’attività precedentemente svolta in veste di organo della società;4. le indennità d’assunzione che non compensano uno svantaggio finanziario comprovabile;5. le retribuzioni anticipate;6. le provvigioni per l’assunzione o il trasferimento di imprese o parti d’impresa;7. i mutui, i crediti e le prestazioni previdenziali al di fuori della previdenza professionale e le retribuzioni in funzione del risultato i cui principi non sono previsti dallo statuto;8. l’attribuzione di titoli di partecipazione, diritti di conversione e di opzione i cui principi non sono previsti nello statuto.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.