OR Art. 735 -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 735 OR dal 2025
Art. 735 Voto dell’assemblea generale I. Retribuzioni
1 L’assemblea generale vota sulle retribuzioni che il consiglio d’amministrazione, la direzione e il consiglio consultivo percepiscono direttamente o indirettamente dalla società.
2 Lo statuto disciplina i dettagli del voto. Può disciplinare il modo di procedere nel caso in cui l’assemblea generale rifiuti di approvare le retribuzioni.
3 Devono essere rispettate le seguenti regole:1. l’assemblea generale vota annualmente sulle retribuzioni;2. l’assemblea generale vota separatamente sugli importi totali delle retribuzioni del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;3. il voto dell’assemblea generale ha carattere vincolante;4. in caso di voto a titolo prospettivo sulle retribuzioni variabili, la relazione sulle retribuzioni deve essere sottoposta al voto consultivo dell’assemblea generale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.