OR Art. 734f -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 734f OR dal 2024

Art. 734f Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 734f Rappresentanza dei sessi nel consiglio d’amministrazio-ne e nella direzione (1)

Se uno dei sessi non è rappresentato almeno in ragione del 30 per cento nel consiglio d’amministrazione e almeno in ragione del 20 per cento nella direzione di una societ che supera i valori soglia di cui all’articolo 727 capoverso 1 numero 2, la relazione sulle retribuzioni indica:

  • 1. i motivi per i quali il sesso in questione non è rappresentato come previsto; e
  • 2. i provvedimenti per promuoverne la rappresentanza.
  • (1) Vedi anche l’art. 4 delle disp. trans. della mod. del 19 giu. 2020 alla fine del presente testo.

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

    Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.