OR Art. 734b -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 734b OR dal 2025

Art. 734b Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 734b Mutui e crediti al consiglio d’amministrazio-ne, alla direzione e al consiglio consultivo

1 Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati:

  • 1. i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi ai membri attuali del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo;
  • 2. i mutui e i crediti non ancora rimborsati concessi a condizioni non usuali sul mercato a ex membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo.
  • 2 Alle indicazioni sui mutui e i crediti si applica per analogia l’articolo 734a capoverso 3.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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