OR Art. 731b -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 731b OR dal 2024
Art. 731b Lacune nell’organizzazione della societ
1 Un azionista o un creditore può chiedere al giudice di prendere le misure necessarie in presenza delle seguenti lacune nell’organizzazione della societ :1. la societ è priva di uno degli organi prescritti;2. uno degli organi prescritti della societ non è composto correttamente;3. la societ non tiene conformemente alle prescrizioni il libro delle azioni o l’elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati;4. la societ ha emesso azioni al portatore senza avere titoli di partecipazione quotati in borsa o senza che le azioni al portatore rivestano la forma di titoli contabili;5. la societ non ha più domicilio legale presso la sua sede. (1)
1bis Il giudice può segnatamente:1. assegnare alla societ , sotto comminatoria di scioglimento, un termine per ripristinare la situazione legale;2. nominare l’organo mancante o un commissario;3. pronunciare lo scioglimento della societ e ordinarne la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento. (2)
2 Se nomina l’organo mancante o un commissario, il giudice ne determina la durata del mandato. Obbliga la societ a farsi carico delle spese e a versare un anticipo alle persone nominate.
3 In caso di gravi motivi, la societ può chiedere al giudice la revoca di persone da lui nominate.
4 Tosto che si accorgano che l’attivo non è sufficiente a coprire i debiti della societ , i liquidatori incaricati di liquidare la societ conformemente alle disposizioni sul fallimento devono darne notizia al giudice; questi pronuncer il fallimento. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. II della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° gen. 2021, il n. 4 è in vigore dal 1° mag. 2021 ([RU 2019 3161], [2020 957]; [FF 2019 275]
(2) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 che attua le raccomandazioni del Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali, in vigore dal 1° nov. 2019 ([RU 2019 3161]; [FF 2019 275]).
(3) Introdotto dal n. I 2 della LF del 17 mar. 2017 (Diritto del registro di commercio), in vigore dal 1° gen. 2021 ([RU 2020 957]; [FF 2015 2849]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.