OETV Art. 73 - Requisiti generali per le luci e i catarifrangenti

Einleitung zur Rechtsnorm OETV:



Art. 73 OETV dal 2025

Art. 73 Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) drucken

Art. 73 Requisiti generali per le luci e i catarifrangenti

1 Le luci devono essere fissate saldamente. Devono essere protette dall’acqua e dalla polvere con vetro o materiale sintetico indeformabile, difficilmente infiammabile e sempre trasparente. Se la luce è colorata, il colore deve essere durevole. In assenza di prescrizioni speciali, le caratteristiche fotometriche delle luci (quali l’intensità luminosa, il colore o la superficie luminosa visibile) non devono essere modificate intenzionalmente durante il funzionamento delle stesse. Le lampade sostituibili devono soddisfare le prescrizioni internazionali. (1)

2 Le luci e i catarifrangenti dello stesso genere appaiati devono avere uguale forma, intensità e colore ed essere collocati simmetricamente rispetto all’asse longitudinale del veicolo e alla medesima altezza dal suolo. Ad eccezione delle luci di posteggio e dei fari di svolta, devono accendersi e spegnersi contemporaneamente. (2)

3 Due luci o catarifrangenti che hanno la stessa funzione contano come una sola luce o un solo catarifrangente se la somma delle loro superfici di proiezione nell’asse del raggio principale rappresenta almeno il 60 per cento di un rettangolo descritto il più strettamente possibile intorno ad esse e se sono approvate e contrassegnate come luci del tipo D oppure se, insieme, soddisfano i requisiti per un unico catarifrangente. (3)

4 Le luci di diverso genere e i catarifrangenti possono essere riuniti in un unico dispositivo d’illuminazione, purché siano rispettate le prescrizioni applicabili ad ogni elemento e l’efficacia dell’uno non sia diminuita dall’altro.

5 Per quanto concerne il colore, l’installazione, l’intensità luminosa e la regolazione si applica l’allegato 10.

(1) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).
(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).
(3) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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