Art. 73 LDA dal 2023

Art. 73 Perseguimento penale
1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
2 Le infrazioni ai sensi dell’articolo 70 sono perseguite e giudicate dall’IPI conformemente alla legge federale del 22 marzo 1974 (1) sul diritto penale amministrativo.
(1) RS 313.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.