Art. 73 CPP dal 2024

Art. 73 Segreto, informazione del pubblico, comunicazioni ad autorit Obbligo del segreto
1 I membri delle autorit penali, i loro collaboratori e i periti nominati dall’autorit penale serbano il segreto sui fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della loro attivit ufficiale.
2 Se lo scopo del procedimento o un interesse privato lo richiede, chi dirige il procedimento può, richiamato l’articolo 292 CP (1) , obbligare l’accusatore privato, altri partecipanti al procedimento e i loro patrocinatori a serbare il segreto sul procedimento medesimo e sulle persone coinvolte. Tale obbligo va limitato nel tempo.
(1) RS 311.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.