Art. 73 LAgr dal 2024
Art. 73 Contributi per la biodiversit
1 Per promuovere e mantenere la biodiversit sono versati contributi per la biodiversit . I contributi comprendono:a. un contributo per ettaro, graduato secondo le zone, il tipo e il livello qualitativo della superficie per la promozione della biodiversit , al fine di promuovere la diversit delle specie e degli habitat naturali;b. un contributo per ettaro, graduato secondo il tipo di superficie per la promozione della biodiversit , al fine di promuovere l’interconnessione delle superfici.
2 Il Consiglio federale stabilisce i tipi di superfici per la promozione della biodiversit per i quali sono versati contributi.
3 La Confederazione versa al massimo il 90 per cento dei contributi per l’interconnessione di superfici per la promozione della biodiversit . I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.
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