OLL1 Art. 73 - Elenchi e altri atti

Einleitung zur Rechtsnorm OLL1:



Art. 73 OLL1 dal 2023

Art. 73 Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL1) drucken

Art. 73 Elenchi e altri atti

(art. 46 LL)

1 Gli elenchi e gli atti devono contenere i dati necessari all’esecuzione della legge, in particolare:

  • a. i dati personali del lavoratore;
  • b. il tipo di attivit del lavoratore nonché le date dell’inizio e della fine del suo rapporto di lavoro;
  • c. la durata (giornaliera e settimanale) del lavoro effettivamente svolto, inclusi il lavoro compensativo e il lavoro straordinario nonché la loro posizione sull’arco della giornata;
  • d. i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica;
  • e. il periodo e la durata delle pause di durata uguale o superiore a mezz’ora;
  • f. le deroghe aziendali alla definizione di giorno, notte e domenica ai sensi degli articoli 10, 16 e 18 della legge;
  • g. le regolamentazioni concernenti il supplemento di tempo giusta l’articolo 17b capoversi 2 e 3 della legge;
  • h. i supplementi di tempo e i supplementi salariali prescritti dalla legge;
  • i. i risultati delle inchieste mediche quanto all’idoneit o all’inidoneit in caso di lavoro notturno o di maternit ;
  • j. la presenza di motivi di esclusione oppure i risultati della valutazione dei rischi in caso di maternit e le misure aziendali adottate di conseguenza.
  • 2 Gli elenchi e gli altri atti devono essere conservati per almeno cinque anni dopo la scadenza della loro validit .

    3 Gli organi d’esecuzione e di vigilanza possono consultare elenchi e atti supplementari, sempreché sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. Se necessario ai fini dell’inchiesta, l’autorit competente può disporne. Al termine dell’inchiesta, essi vanno restituiti al datore di lavoro.


    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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