LPP Art. 72f - Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 72f LPP dal 2022

Art. 72f Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 72f Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale

1 Il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dagli articoli 65–72 non appena gli istituti ne soddisfano le esigenze.

2 L’ente di diritto pubblico può sopprimere la garanzia dello Stato se l’istituto di previdenza soddisfa le esigenze della capitalizzazione integrale e dispone di sufficienti riserve di fluttuazione di valore.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.