Art. 72f LPP dal 2022

Art. 72f Passaggio al sistema della capitalizzazione integrale
1 Il finanziamento degli istituti di previdenza è retto dagli articoli 65–72 non appena gli istituti ne soddisfano le esigenze.
2 L’ente di diritto pubblico può sopprimere la garanzia dello Stato se l’istituto di previdenza soddisfa le esigenze della capitalizzazione integrale e dispone di sufficienti riserve di fluttuazione di valore.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.