Art. 72c LPP dal 2022
Art. 72c Garanzia dello Stato
1 Vi è garanzia dello Stato se l’ente di diritto pubblico garantisce la copertura delle seguenti prestazioni dell’istituto di previdenza, nella misura in cui non sono interamente finanziate sulla base dei gradi di copertura iniziali ai sensi dell’articolo 72a capoverso 1 lettera b:a. prestazioni di vecchiaia, di rischio e di uscita;b. prestazioni di uscita dovute all’effettivo di assicurati uscente in caso di liquidazione parziale;c. disavanzi tecnici causati da una liquidazione parziale all’effettivo di assicurati rimanente.
2 La garanzia dello Stato si applica anche agli impegni nei confronti degli effettivi di assicurati dei datori di lavoro che si affiliano all’istituto successivamente.
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