OR Art. 729a -
Einleitung zur Rechtsnorm OR:
Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.
Art. 729a OR dal 2025
Art. 729a Attribuzioni dell’ufficio di revisione a. Oggetto e portata della verifica
1 L’ufficio di revisione verifica se vi siano fatti dai quali si deve dedurre che:1. il conto annuale non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto;2. la proposta del consiglio d’amministrazione all’assemblea generale sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio non sia conforme alle disposizioni legali e allo statuto.
2 La verifica si limita a interrogazioni, ad atti di verifica analitici e ad adeguate verifiche di dettaglio.
3 La gestione del consiglio d’amministrazione non è oggetto della verifica da parte dell’ufficio di revisione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.