Art. 726 CCS dal 2025

Art. 726 Specificazione
1 Se alcuno ha lavorato o trasformato una cosa altrui, la nuova cosa appartiene all’artefice ove il lavoro valga più della materia; al padrone della materia, nel caso opposto.
2 Se l’artefice è in mala fede, il giudice può aggiudicare la nuova cosa al padrone della materia, anche se il lavoro valga di più.
3 Sono riservate le disposizioni sul risarcimento dei danni e sull’arricchimento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.