OR Art. 725b -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 725b OR dal 2025

Art. 725b Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 725b Eccedenza di debiti (1)

1 Se sussiste fondato timore che i debiti della società non siano più coperti dagli attivi, il consiglio d’amministrazione allestisce immediatamente due conti intermedi stimando rispettivamente i beni secondo il valore d’esercizio e secondo il valore di alienazione. Si può rinunciare alla stesura del conto intermedio al valore di alienazione se vi è motivo di presumere la continuazione dell’attività e se dal conto intermedio al valore d’esercizio non risulta un’eccedenza di debiti. Se non vi è motivo di presumere la continuazione dell’attività, è sufficiente stilare il conto intermedio secondo il valore di alienazione.

2 Il consiglio d’amministrazione fa verificare i conti intermedi dall’ufficio di revisione o, ove non ve ne sia alcuno, nomina un revisore abilitato a cui affidare la verifica.

3 Se da entrambi i conti intermedi risulta che la società ha un’eccedenza di debiti, il consiglio d’amministrazione ne dà avviso al giudice. Questi dichiara il fallimento o procede secondo l’articolo 173a della legge federale dell’11 aprile 1889 (2) sulla esecuzione e sul fallimento.

4 L’avviso al giudice può essere omesso:

  • 1. se determinati creditori della società accettano di concedere una dilazione e di essere retrocessi a un grado posteriore a tutti gli altri creditori per crediti di importo almeno pari all’eccedenza dei debiti, a condizione che la retrocessione si estenda all’importo dovuto e agli interessi maturati durante l’eccedenza dei debiti; o
  • 2. fintanto che vi sono fondate prospettive di eliminare l’eccedenza dei debiti entro un termine adeguato, ma al più tardi 90 giorni dopo la presentazione dei conti intermedi, e di non compromettere ulteriormente il soddisfacimento dei crediti.
  • 5 Se la società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori relativi alla verifica limitata incombono al revisore abilitato.

    6 Il consiglio d’amministrazione, l’ufficio di revisione o il revisore abilitato intervengono con la dovuta sollecitudine.

    (1) Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
    (2) RS 281.1

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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    Art. 725b Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) - Anwendung bei den Gerichten

    Anwendung im Kantonsgericht

    Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

    KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
    ZHPS230249Überschuldungsanzeige / Ersatzvornahme durch die RevisionsstelleRevision; Revisionsstelle; Überschuldung; Verwaltungsrat; Konkurs; Frist; Darlehen; Aktiven; Fremdkapital; Vorinstanz; Gesellschaft; Verbindlichkeiten; Gericht; Schweiz; Entscheid; Bilanz; Pflicht; Fortführungs; Akten; Verbindung; Verwaltungsrats; Kredit; Rechnungsabgrenzungen; Urteil; Überschuldungsanzeige